Art. 3.
(Attività istituzionali e livelli essenziali di tutela ambientale).

      1. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), sono considerate attività istituzionali di natura essenziale obbligatoriamente richieste alle Agenzie da parte degli enti di amministrazione attiva.

 

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      2. È altresì considerata attività istituzionale di natura obbligatoria l'espressione di pareri tecnici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), alle amministrazioni competenti al rilascio di ogni visto, nulla osta, parere o atto autorizzativo comunque denominato in materia ambientale, ivi incluse le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
      3. Le ulteriori attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e le attività di cui alle lettere e), f), g) e h) del medesimo comma, sono considerate attività istituzionali di natura non obbligatoria, che possono essere svolte dalle Agenzie anche su richiesta degli enti di amministrazione attiva tramite specifiche convenzioni a titolo oneroso.
      4. Altre attività tecniche svolte dal Sistema nazionale a favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di tariffe pubbliche predefinite, devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e controllo. In particolare sono vietate le attività rese a favore di privati che presuppongano prestazioni consulenziali su impianti soggetti a vigilanza da parte delle Agenzie.
      5. Con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 9, comma 1, sono stabiliti i livelli essenziali di tutela ambientale per le funzioni di rilievo nazionale (LETA) che le Agenzie sono tenute a garantire nell'esercizio delle loro attività. La determinazione dei livelli essenziali tiene conto e si coordina con i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
      6. Ferma restando la garanzia dei livelli di cui al comma 5, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni, le province, i comuni, gli altri enti territoriali e le strutture del Servizio sanitario possono concordare con le Agenzie livelli aggiuntivi di attività sulla base di specifiche convenzioni.
 

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